Accessione del possesso: cos’è e cosa significa?

Informazioni e spiegazione dell’accessione nel possesso

La proprietà su un immobile è un diritto importante. Al proprietario è riconosciuto il diritto di disporre liberamente del bene, rispettando opportune limitazioni. Al proprietario è richiesto di interessarsi e curare i suoi beni. Quando queste condizioni non sono rispettate, chi è in possesso del bene può subentrare nei diritti reali con l’istituto dell’usucapione: trascorso un opportuno periodo di tempo nel quale il possessore si sia comportato come se ne fosse il proprietario e in mancanza di eccezioni sollevate dal legittimo proprietario, i diritti sul bene vengono trasferiti dal proprietario al possessore. Può essere il caso dei campi agricoli, come illustrato in un precedente articolo, ma può benissimo trattarsi anche di altri beni, come gli immobili.

Nel caso più possessori si siano avvicendati, calcolare la scadenza utile per l’usucapione può diventare più complicato. A chiarire il procedimento sono gli istituti della successione nel possesso e dell’accessione del possesso, che illustriamo di seguito. 

Proprietà, possesso e detenzione: una distinzione necessaria

Secondo l’ordinamento giuridico italiano, tra una persona e un bene possono intercorrere diversi tipi di relazioni. Un bene immobile come un’abitazione o un terreno agricolo, ad esempio, può appartenere a un soggetto, essere concesso in usufrutto a un altro o essere oggetto di un’ipoteca a favore di un terzo. Dunque, sul bene possono essere definiti dei diritti reali che attribuiscono al titolare un potere immediato e assoluto sul questo. 

Il diritto di proprietà è il diritto reale più importante, quanto conferisce al proprietario la più ampia discrezionalità: il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico (art. 832 C.c.). Le eventuali limitazioni sono giustificate dall’interesse collettivo, come i vincoli urbanistici su un terreno agricolo dove non sia possibile costruire edifici o il diritto di prelazione dello Stato nel caso in cui su tale terreno vengano rinvenuti reperti storici.

A differenza della proprietà, il possesso non è un diritto ma una situazione di fatto. Possiamo dire che il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140, comma 1, c.c.). Con il possesso sono quindi descritte tutte le situazioni nelle quali chi dispone del bene non ne sia necessariamente il proprietario, dal ladro che abbia sottratto un bene al legittimo proprietario o il contadino che sconfini nelle colture, nel caso di possesso illegittimo; a chi abbia rinvenuto la cosa fortuitamente o ne abbia ottenuto l’autorizzazione dal proprietario, in caso di possesso legittimo. Di norma, il proprietario è anche il possessore del bene. Il possesso può poi limitarsi a un diritto reale minore: sempre nel caso dei terreni agricoli, chi costruisse una strada sul fondo di un terzo sarebbe possessore di una servitù di passaggio, costituito anche qui in buona o cattiva fede, svincolato dall’effettiva esistenza di un diritto di servitù.   

Ancora differente è la detenzione, che indica una situazione nella quale una persona abbia il bene a sua disposizione immediata, per un uso personale o come servizio al possessore. È il caso del custode di un garage o del ladro che abbia sottratto un oggetto. Tanto il proprietario quanto il possessore possono cioè trovarsi senza la momentanea disponibilità di un bene ed esercitare in questo modo un possesso mediato. Di norma, si presume che chi detiene un bene ne sia anche il possessore, ovvero che, ad esempio, chi guida un mezzo ne sia anche in possesso, a meno che non si provi che il potere di fatto esercitato si è generato dalla semplice detenzione. (art. 1141, comma 1, C.c.)  

Acquisizione e modifica

Da detenzione a possesso

Detenzione, possesso e proprietà possono essere acquisiti e modificati. Chi detiene un bene può diventare possessore, cioè trovarsi nella condizione di esercitare un diritto come se ne fosse il proprietario, a patto di esserne legittimato da un terzo o di opporsi al possessore. (art. 1141, comma 2, C.c.) Ovvero, con il cambiamento della situazione di fatto, la persona che detiene un oggetto estende le proprie azioni fino a comportarsi come il possessore. Nel caso di un terreno agricolo, il detentore divenuto possessore potrebbe beneficiare della produzione agricola che deriva dalla cura del fondo.

Da possesso a proprietà

Allo stesso modo, il possesso si può trasformare in proprietà tramite l’usucapione. Trascorso un periodo di tempo senza che il titolare abbia reclamato il di un diritto reale attribuitogli, il possessore può sostituirlo. L’usucapione è un istituto che trova applicazione nelle vicende che riguardano i terreni agricoli: dopo venti anni, durante i quali il possessore non è stato contestato dal proprietario, l’usucapione si perfeziona: si può così legittimare la formazione di servitù su un terreno – ad esempio, il diritto di attraversarlo per arrivare a un fondo contiguo -, o anche il suo trasferimento di proprietà. 

La motivazione è quella di garantire la chiarezza dei diritti che insistono su un bene, anche a scapito della tutela del legittimo proprietario, il cui disinteresse non garantirebbe né l’ordine delle titolarità, né la cura economica del fondo.
Soltanto il possesso può trasformarsi in proprietà: né il detentore, né chi goda del bene grazie alla generosità del proprietario possono trasformare la loro detenzione in proprietà. 

Accessione e successione del possesso

Come detto, è necessario un periodo di tempo affinché il possesso si trasformi in proprietà. Di norma, questa durata è di venti anni, ma è possibile arrivare a un’usucapione abbreviata, in caso di buona fede del possessore: per i beni immobili, la durata scende così a dieci anni.

Ai fini del calcolo della durata, il possesso può essere esercitato da più soggetti consecutivamente. Ci possono essere dei casi in cui più possessori possono avvicendarsi per garantire che alla scadenza il possesso possa essere trasformato in diritto reale. Sono questi i casi della successione nel possesso e della accessione del possesso. Il primo avviene per successione universale, nella quale il possesso è trasferito assieme a una massa di altri diritti, beni e condizioni tra due o più soggetti. Il secondo si verifica quando il trasferimento avviene in base a un titolo particolare.

Successione nel possesso

Un caso semplice è quello che si può verificare in situazioni di successioni ereditarie. Poniamo l’esempio sopra citato, di un contadino che avesse acquisito un terreno agricolo da un soggetto che in realtà non ne era proprietario. Se tutte le procedure di acquisto sono state eseguite correttamente, alla scadenza dei venti anni – o dieci, se il possessore fosse in buona fede al momento della stipula del contratto -, questi diventerà proprietario. Beninteso, in mancanza di azioni intervenute nel frattempo da parte legittimo proprietario. Ora, se dopo sette anni il possessore dovesse venire a mancare, questi potrebbe lasciare in eredità anche il possesso del terreno; in questo caso si avrebbe la successione nel possesso da parte dell’erede. Per ottenere l’usucapione, egli potrà continuare il possesso come se fosse lo stesso e seguitare a contare gli anni necessari alla scadenza a partire da quelli del defunto: l’erede dovrà continuare a possedere il terreno per soli tre anni, in accordo con l’usucapione abbreviata. C’è da notare che l’eventuale malafede dell’erede non avrebbe effetto: come stabilito dall’articolo 1146, Comma 1, C.c., il possesso continua nell’erede con effetto dall’apertura della successione.

Accessione del possesso

Come detto, per avere l’accessione del possesso è necessario che il bene sia stato trasferito a titolo particolare: l’atto che lo contempla deve espressamente indicare il bene specifico. Sono questi i casi dei contratti stipulati come atto tra vivi, o del legato. Quest’ultimo è una disposizione testamentaria che il defunto fa, indicando con precisione il bene e il legatario a cui conta di lasciarlo. In questi casi, il nuovo possessore può, a sua discrezione, unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti, in accordo con il secondo comma dell’art. 1146 C.c.

 Potrebbe sembrare che la discrezionalità sia superflua. Se il nuovo possessore sottrae qualche anno alla scadenza per l’usucapione, perché non dovrebbe farlo? La risposta dipende dalla buona o mala fede del primo possessore e dalla durata del suo possesso. Se il primo possessore fosse in buona fede al momento dell’acquisizione del possesso, il secondo possessore avrebbe tutti i vantaggi a continuare lo stesso possesso e arrivare alla scadenza dei dieci anni, anziché azzerare il conteggio: se il primo possessore avesse posseduto il bene per sei anni, al secondo ne basterebbero altri quattro per diventare proprietario a tutti gli effetti. Invece, qualora il primo possessore fosse in mala fede, gli anni da scontare sarebbero venti, contro i dieci in caso di azzeramento: se il primo possessore avrà posseduto per meno di undici anni, al secondo converrà rinunciare all’accessione nel possesso.


In conclusione, il possesso può trasformarsi in proprietà al decorrere di un numero di anni, solitamente pari a venti. Grazie all’usucapione, il bene che non sia nel frattempo stato reclamato dal proprietario o dai suoi aventi diritto – gli eredi o i legittimati da un atto tra vivi -, diventa di proprietà del possessore. La proprietà è il diritto reale più importante, ma non è l’unico che può essere acquisito per usucapione. Il possesso può coinvolgere più soggetti in sequenza, i quali possono giovarsi degli anni già trascorsi nel possesso, a contare dal primo possessore. In caso di successione ereditaria, il possesso prosegue automaticamente grazie alla successione nel possesso. In caso di acquisizione del possesso a titolo particolare – sia grazie a un contratto tra vivi, sia grazie a un legato testamentario -, il nuovo possessore può decidere se gli convenga continuare la durata pregressa o azzerare il calcolo e ripartire nel conteggio. Ben inteso, tanto il legittimo proprietario, quanto i suoi aventi causa possono presentare un’azione giudiziaria per tutelare la loro proprietà contro l’usucapione.

Condividi questo articolo:

Accessione del possesso: cos’è e cosa significa?

Elenco bonus casa: quali sono