Pace fiscale 2023: quando arriva e come funziona

Le ultimissime notizie di oggi su avvisi bonari, contributi Inps non versati, multe e rottamazione

Dopo mesi di attesa, scatta la tanto chiacchierata “pace fiscale” per tutti coloro che hanno dei contenzioni in sospeso con il fisco. La pace fiscale è dunque un pacchetto di provvedimenti volti a ripulire il bilancio dello Stato con agevolazioni per quei contribuenti che hanno debiti con l’Agenzia delle Entrate. L’obiettivo, infatti, è quello di incentivare la regolarizzazione, in modo indulgente, cosicché le casse dello Stato possano tornare ad arricchirsi. Vediamo come funziona la pace fiscale e soprattutto quando arriva.

Cos’è la pace fiscale

La pace fiscale o tregua fiscale è una misura introdotta dal governo per permettere ai contribuenti di regolarizzare la loro situazione fiscale arretrata. Di solito, questo viene fatto mediante un’agevolazione fiscale, come una riduzione delle sanzioni e degli interessi dovuti. L’obiettivo è quello di far entrare nelle casse dello stato maggiori entrate fiscali, permettendo ai contribuenti di regolarizzare la loro posizione senza dover affrontare sanzioni troppo severe. 

La pace fiscale prevede manovre del tipo:

  • saldo e stralcio delle cartelle esattoriali con precisi criteri;
  • rottamazione delle cartelle;
  • definizione agevolata delle liti tributarie pendenti;
  • sanatoria delle irregolarità formali;
  • stralcio totale di cartelle con basso importo.

La pace fiscale è una misura introdotta dal governo italiano con il decreto legge n. 119 del 2018, che permette ai contribuenti di regolarizzare la loro situazione fiscale arretrata, compresi debiti con l’Agenzia delle Entrate Riscossione, multe e accertamenti fiscali in corso o in liti potenziali.

Cosa prevede la pace fiscale: le ultimissime novità

Stando al provvedimento approvato, la manovra prevede:

  • Il cosiddetto saldo e stralcio, per cartelle fino a 1000 euro non pagate entro il 2015. 
  • La rottamazione quater, che consente di mettersi in regola con il fisco risparmiando su sanzioni e interessi.

Come spiegato dalla stessa premier Giorga Meloni: “Vengono annullate le cartelle inferiori a 1000 euro e antecedenti al 2015. Per tutti gli altri si paga il dovuto con una maggiorazione unica del 3% e la rateizzazione”.

Saldo e stralcio: significato e funzionamento

Il saldo è stralcio è una misura introdotta dal governo per permettere ai contribuenti di regolarizzare la loro situazione debitoria nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, oltre che con altri enti quali INPS e INAIL. 

In pratica, con il saldo e stralcio, i contribuenti che hanno cartelle esattoriali di importo pari o inferiore ai 1.000 euro, comprensivi del capitale, degli interessi e degli eventuali debiti residui derivanti dalle precedenti rottamazioni e relative ai periodi 2000-2015 posso essere “condonati”.

Tale operazione operazione scatterà automaticamente a partire da marzo 2023. Ma da tale misura potrebbero essere escluse le cartelle relative alle multe accumulate negli anni dagli automobilisti. Questa decisione, infatti, spetterà ai singoli comuni.

Ad esempio, il Comune di Milano non aderisce allo stralcio automatico delle cartelle esattoriali per non disincentivare i comportamenti virtuosi dei cittadini che adempie ai propri obblighi. Pertanto chi deve al Comune di Milano importi fino a mille euro non avrà lo stralcio automatico ma potrà averli annullati versando il capitale dovuto, oltre alle spese per le procedure esecutive e di notifica, con possibilità di rateizzare gli importi fino a 18 rate; e tale agevolazione è utilizzabile sia per tributi locali, come Imu o Tari, sia per multe stradali.

Lo stesso discorso di ‘equità’ vale anche per la Regione Emilia Romagna, dove la Giunta ha votato per la non applicazione dell’annullamento automatico dei debiti. E così via altre regioni, come anche l’annuncio della Regione Calabria.

Rottamazione quater: come funziona

La rottamazione quater è una misura introdotta dal governo italiano per permettere ai contribuenti di regolarizzare la loro situazione debitoria nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. In pratica, consente ai contribuenti di pagare il debito in modo rateizzato, con una riduzione delle sanzioni e degli interessi dovuti.

Con la nuova Rottamazione delle cartelle esattoriali 2023, il contribuente si ritrova a pagare esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale, eventuali spese relative a procedure esecutive in atto e, infine, le spese connesse alla notifica della cartella di pagamento. Senza, dunque, corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi, di sanzioni, di interessi di mora e aggio. La rottamazione quoter riguarda tutti coloro che fra il 1 gennaio del 2000 e il 30 giugno del 2022 si sono visti consegnare cartelle dall’Agenzia della riscossione. 

La nuova Rottamazione quater potrà essere pagata in un’unica soluzione, entro la data del 31 luglio 2023. Le restanti rate, da versare dal 2024, hanno come scadenza: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno. In alternativa, il contribuente può pagare in modo agevolato in 5 anni con un tasso d’interesse del 2%. Ciò significa che la persona debitrice può mettersi in regola pagando 18 rate. 

Approfondisci: Rottamazione cartelle: come fare. La guida

Cos’è l’avviso bonario: novità

Infine, la manovra del governo prevede anche una importante novità per chi ha ricevuto un avviso bonario nei periodi di imposta 2019-2021, per i quali il pagamento non sia ancora scaduto. In tal caso, stando alla normativa, i contribuenti potranno regolarizzare la propria posizione con il pagamento del debito residuo; tuttavia, con una grande riduzione delle sanzioni. In questo caso, infatti, le sanzioni passano dall’attuale 10% al 3% delle somme dovute. 

La nuova norma si applica agli avvisi bonari che non siano già scaduti al momento dell’entrata in vigore della Legge di Stabilità (1 gennaio 2023).

Pace fiscale 2023: quando arriva?

La pace fiscale è già arrivata con la manovra economica del 2023. Ad ogni modo, non è tanto il concetto che entra in vigore, quanto piuttosto il pacchetto di provvedimenti applicati con la normativa e le relative scadenze. Pertanto, i contribuenti che intendono aderire alla nuova Rottamazione quater devono presentare domanda in via telematica entro e non oltre il 30 aprile 2023.

Per quanto riguarda il meccanismo del saldo e stralcio ricordiamo che è automatico; pertanto, il contribuente non deve fare domanda.

Cosa non rientra nel ‘condono’?

La Legge di Bilancio precisa che il saldo e stralcio fino a 1.000 euro non si applica in caso di:

  • recupero degli aiuti di Stato ritenuti illegittimi dall’Ue;
  • crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’UE e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Infine, nel caso di multe stradali lo stralcio riguarda solo interessi di mora di multe di 1.000 euro ed entro il 2015; pertanto, spese per notificazione della cartella e per le procedure esecutive dovranno essere pagate.

Le Entrate chiariscono quali violazioni possono essere regolarizzate e quali no: tra gli esempi di violazioni formali ammesse alla regolarizzazione rientra, per esempio, l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca. Tra quelle non ammesse rientrano invece le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi al 1° gennaio 2023, e quelle contenute negli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure).

Rottamazione cartelle: come fare richiesta

Per aderire alla pace fiscale bisogna fare domanda entro il 30 aprile 2023 esclusivamente per via telematica, secondo le modalità pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Sul sito è necessario fare richiesta per la rottamazione delle cartelle dal 1 gennaio 2020 a giugno 2022, e mettersi in regola con unico pagamento o con 18 rate in 5 anni. Possono aderire anche i contribuenti “decaduti” dalle precedenti rottamazioni per non aver pagato o chi ha una rottamazione in corso. Il tutto, si può fare accedendo con le credenziali Spid, Cie e Cns, senza la necessità, in questo caso, di allegare la documentazione di riconoscimento.

A coloro che presenteranno la richiesta di Definizione agevolata, l’Agenzia delle entrate-riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione. Quindi, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una ulteriore e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione. La richiesta può essere inviata anche dall’area riservata del sito internet.

Nella sezione definizione agevolata si deve compilare l’apposito form inserendo i numeri identificativi delle cartelle/avvisi che si vogliono includere nella domanda di adesione, specificando il numero delle rate in cui si intende suddividere l’importo dovuto e il domicilio al quale verrà inviata entro il mese di giugno la comunicazione delle somme dovute. Dopo aver confermato l’invio della richiesta il contribuente riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata. A seguito della convalida della richiesta, il sistema invierà una seconda e-mail di presa in carico della domanda, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti.

Con le stesse modalità, il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione: se riferite ad altri carichi, saranno considerate integrative della precedente, mentre se riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata, saranno considerate sostitutive della precedente.

È possibile presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di ”Rottamazione-ter’‘ indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.

Ricordiamo, infine, che chi aderisce alla Definizione agevolata potrà versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.

Non perderti la guida: Rottamazione quater: come funziona, moduli e scadenze

Rottamazione cartelle Agenzia delle Entrate

Oltre alle modalità e al servizio per la presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio portale anche le risposte alle domande più frequenti (faq) sulla nuova definizione agevolata. I contribuenti possono presentare la richiesta di adesione alla Definizione agevolata utilizzando l’apposito servizio disponibile direttamente nell’area pubblica del sito internet, senza la necessità di inserire credenziali di accesso.

Istruzioni dall’Agenzia delle Entrate

Nel documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate spiega che per regolarizzare le violazioni formali occorre versare una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni e rimuovere le irregolarità od omissioni. Il versamento va eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

L’Agenzia delle Entrate nella circolare spiega inoltre che il ‘‘ravvedimento operoso speciale” introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 permette di regolarizzare le violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti. Questa agevolazione permette ai contribuenti di versare un importo pari a 1/18 del minimo edittale delle sanzioni previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Entro il 31 marzo 2023 va effettuato il pagamento dell’intero importo oppure della prima rata nel caso di pagamento rateale.

Sempre entro il 31 marzo andranno rimosse le irregolarità e le omissioni oggetto del ravvedimento. La circolare di oggi chiarisce che è possibile regolarizzare le violazioni ‘‘sostanziali” dichiarative e le violazioni sostanziali ”prodromiche” alla presentazione della dichiarazione. Non sono invece definibili le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973, e 54-bis del Dpr n. 633 del 1972, e le violazioni formali. Nel caso del ravvedimento speciale è possibile ricorrere all’istituto della compensazione. In ogni caso, per beneficiare della regolarizzazione è necessario che, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, le violazioni non siano state già contestate con un atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973.

Riguardo l’adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, la legge di Bilancio ha previsto la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. In questo caso, il beneficio derivante dalla definizione agevolata consiste nell’applicazione delle sanzioni previste nella misura di un diciottesimo della sanzione prevista dalla legge. Nella circolare si legge inoltre che possono essere definiti: gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, ad avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023, agli inviti al contraddittorio ex articolo 5-ter del d.lgs. n. 218 del 1997, notificati entro il 31 marzo 2023; gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero, qualora alla data del 1° gennaio 2023, non siano stati impugnati e siano ancora impugnabili; o siano notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente a tale data, fino al 31 marzo 2023.

La procedura prevista prevede la possibilità di regolarizzare, mediante il versamento integrale della sola imposta, l’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali non sono stati ancora notificati la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione. Nell’ipotesi di regolarizzazione di omessi pagamenti di rate è esclusa la possibilità di procedere alla compensazione. Il  perfezionamento avviene con il pagamento integrale di quanto dovuto, a prescindere dal pagamento rateale. La circolare chiarisce che alla data del 1° gennaio 2023 la rata da regolarizzare deve essere scaduta, deve quindi essere decorso il termine ordinario di pagamento. È possibile regolarizzare l’omesso pagamento anche quando, alla data del 1° gennaio 2023, sia intervenuta una causa di decadenza da rateazione ai sensi dell’articolo 15-ter del Dpr n. 602/1973.

La definizione agevolata delle controversie tributarie riguarda le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio e richiede il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire. Al riguardo, la circolare specifica che possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi. La definizione agevolata, si legge ancora nella circolare dell’Agenzia delle Entrate, si perfeziona con la presentazione di una domanda di definizione e con il pagamento eseguito, entro il 30 giugno 2023, dell’integrale importo dovuto per ciascuna controversia autonoma. È esclusa la possibilità di fruire della compensazione prevista dall’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997. Nel caso in cui gli importi dovuti superino 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.

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