Mutuo chirografario: cos’è? Significato e calcolo tassi

Informazioni e dettagli sul mutuo chirografario

Le necessità di finanziamento possono coprire i casi più disparati. I principali possono riguardare l’acquisto o la ristrutturazione di un immobile. Questi sono anche quelli che comportano le maggiori cifre ottenute in mutuo, che possono arrivare fino all’80% del valore dell’immobile dato in garanzia, nel caso dei mutui ipotecari. In altri casi, quando le necessità di finanziamento siano di minore importo, è possibile richiedere un finanziamento senza sottoscrivere un’ipoteca su un immobile di proprietà. In questi casi si parla di mutuo chirografario, per i quali il mutuante si impegna personalmente alla sua estinzione. Questo finanziamento, che può essere concesso tanto a favore delle persone fisiche, quanto delle imprese, può costituire un’interessante alternativa ai mutui ipotecari.

Mutuo chirografario: cos’è?

Il mutuo chirografario è una tipologia di contratto di mutuo con cui un mutuante eroga una somma a favore di un mutuatario. La banca o un Istituto di credito concedono un prestito a favore di una persona fisica o giuridica, che si impegna a restituire il capitale maggiorato degli interessi in un determinato arco di tempo, secondo un piano di ammortamento scadenzato in una o più rate. 

La peculiarità del mutuo chirografario sta nel significato della parola “chirografario”. Il vocabolo, che viene dal greco cheirógraphon, significa letteralmente “manoscritto”, dalla composizione delle parole cheir, mano, e graphon, scritto. Chirografo è, pertanto, un qualunque documento scritto di proprio pugno, idoneo a comprovare l’identità del suo autore tramite perizia calligrafica. 

Un mutuo chirografario è dunque un contratto di mutuo nel quale il mutuatario si impegna a titolo personale a soddisfare il debito contratto con il mutuante tramite apposita sottoscrizione chirorgrafa. Il vantaggio per il debitore risiede nella possibilità di disporre di una somma in prestito senza dover garantire la sua restituzione con garanzie reali quali l’ipoteca su un immobile. Infatti, è il patrimonio del mutuatario nella sua interezza a costituire una garanzia personale dell’adempimento contrattuale. Nella fattispecie, chi richiedesse un prestito per una ristrutturazione o per la propria attività commerciale, non sarebbe tenuto a fornire in garanzia la propria casa, ma sarebbe comunque tenuto a ripagare il debito con i suoi beni. 

Ogni mutuo che non ricada nella categoria del mutuo ipotecario o fondiario è automaticamente un mutuo chirografario. La differenza principale tra un mutuo chirografario e un mutuo ipotecario o fondiario risiede, quindi, nell’assenza di garanzie reali sul credito concesso, quali il privilegio, il pegno o l’ipoteca. 

Come tale, un mutuo chirografario rappresenta una tipologia di finanziamento più rischiosa per l’Istituto di credito che lo eroga: non beneficiando di garanzie reali, questo non dispone di titoli di prelazione per la soddisfazione del proprio credito. 

È dunque possibile che l’Istituto erogante possa richiedere delle garanzie personali, sottoforma di fidejussioni per tutelarsi. Con una garanzia fidejussoria, un soggetto terzo si fa garante nei confronti del creditore del debito contratto dal debitore. La garanzia non rappresenta un onere per il fideiussore fin tanto che il debitore rispetta il piano di ammortamento del mutuo. In caso di inadempienza, il fideiussore è chiamato ad estinguere il debito che ha garantito.  

Un mutuo chirografario ha una durata più breve, un importo minore, e un maggiore tasso di interesse rispetto ai mutui ipotecari: tendenzialmente, un mutuo chirografario non supera i quindici anni di durata e non eccede i 70/80 mila euro di importo. Dunque, questo tipo di finanziamento ha un ambito di applicazione più limitato e di norma non è un’opzione scelta per l’acquisto di un immobile, il cui valore richiederebbe prestiti più ingenti. Il maggiore tasso di interesse applicato si spiega con il maggior rischio sopportato dall’Istituto di credito.

Significato e definizione finanziaria

Il mutuo chirografario rientra nella definizione di mutuo, per il quale vigono gli articoli 1813 e succ. del Codice civile: il capitale oggetto del mutuo diventa di proprietà del mutuatario (art. 1814 C.c.), il quale, salvo diverso accordo, si impegna a corrispondere al mutuante degli interessi (art.1815 C.c.) la cui congruità è definita in relazione agli interessi legali (art. 1284 c.c.). In caso di mora nel pagamento delle rate, a queste si applicano gli interessi di mora, a maggiorazione degli interessi contrattuali. A partire dal primo giorno di mora, il debitore viene dichiarato moroso. Il perdurare della condizione di morosità può portare alla iscrizione del mutuatario nel registro dei cattivi pagatori, tenuto dalla Centrale Rischi della Banca d’Italia o dalla Crif. L’iscrizione scatta dopo 120 giorni di ritardo su una rata o in caso siano state saltate più rate. Il mancato pagamento di una sola rata permette il mutuante di richiedere l’immediata restituzione dell’intero debito ancora in essere e la risoluzione del contratto di mutuo (art. 1819 e 1820 C.c.). 

Nella prassi, la tipologia di mutuo determina l’azione dell’Istituto di credito per tutelarsi. Per i mutui fondiari o ipotecari, l’inadempimento del debitore è sufficiente per la risoluzione del contratto e l’eventuale messa all’asta dell’immobile ipotecato. Più complessa è la procedura nel caso di un mutuo chirografario, per il quale è necessario un ricorso in giudizio.

In caso di mutuo ipotecario o fondiario, la garanzia sull’immobile ipotecato permette alla Banca il pignoramento dello stesso: con il pignoramento si avvia il procedimento di esproprio dell’immobile, che verrà poi messo all’asta per soddisfare i creditori dell’espropriato. Non appena il debitore si dimostri insolvente, l’Istituto di credito può dichiarare decaduto dal beneficio del termine, secondo l’art. 1186 del Codice civile. Solo il pagamento in toto del debito residuo può evitare il ricorso al pignoramento. Dopo l’invio di un primo sollecito, l’Istituto di credito notifica un atto di precetto al debitore, col quale si intima il pagamento del debito entro un termine, alla cui scadenza il mutuante dispone del titolo esecutivo per avviare l’esproprio.

In caso di mutuo chirografario, con l’inadempienza del debitore, l’Istituto di credito può arrivare ad attendere fino a 10 rate non pagate prima di richiedere il decreto ingiuntivo. La durata è determinata dal fatto che per questa tipologia di mutui è necessario il ricorso in giudizio per far valere il proprio credito: la banca deve intentare una causa legale per ottenere un decreto ingiuntivo che imponga, in un periodo di circa 40 giorni, al debitore di adempiere alla sua obbligazione. Passato questo termine, l’Istituto di credito può emettere un atto di precetto, allo scadere del quale il creditore può richiedere il pignoramento dello stipendio e/o degli eventuali beni immobili del patrimonio.

La differenza tra un mutuo ipotecario e un mutuo chirografario è questa: grazie alla sua formalizzazione davanti a un notaio, un mutuo ipotecario è di per sé un titolo esecutivo. Al contrario, un mutuo chirografario necessita dell’azione di un giudice per poterne generare uno, col decreto ingiuntivo. 

Mutuo chirografario: tassi e calcolo rata

Anche per un mutuo chirografario sono possibili diverse soluzioni sui tassi. Tra questi, si annoverano:

Mutui a tasso fisso

Per questo tipo di mutui chirografari, il valore del tasso di interesse su cui calcolare le rate del piano di ammortamento è definito al momento della stipula del contratto. Al tasso di riferimento, l’Irs viene applicato un differenziale da parte di ciascuna banca, in ragione delle proprie strategie commerciali. 

Mutui a tasso variabile

Per i mutui a tasso variabile, il valore del tasso di interesse applicato segue l’andamento dei mercati di riferimento. Solitamente sono presi come riferimento l’Euribor a 3 o più mesi, il tasso di interesse medio considerato dagli Istituti di credito dell’Area euro per i prestiti interbancari, o il tasso BCE, il tasso di riferimento a cui la BCE concede i prestiti alle banche dell’Area euro. 

Mutui a tasso variabile con Cap

Con questa soluzione, le variazioni del tasso di interesse vengono smorzate in caso di rialzo sostenuto del mercato. Oltre a un certo valore, il Cap trasforma il tasso di interesse da variabile a fisso, contribuendo ad alleviare la posizione debitoria del mutuatario. 

A seconda dell’offerta commerciale dei diversi Istituti di credito sono possibili configurazioni intermedie che combinino tassi fissi e tassi variabili in diversa percentuale eventualmente modificabili durante il piano di ammortamento.

Come detto, un mutuo chirografario permette di ottenere un finanziamento senza dover impegnare in garanzia ipotecaria un immobile di proprietà, ma garantire genericamente il debito col proprio patrimonio. Questo comporta anche un risparmio di tempo e soldi, venendo a mancare la necessità di una perizia sull’immobile e l’azione del notaio per perfezionare la pratica. L’aggravio di costi è rappresentato da tassi di interesse sul debito maggiori, a tutela del maggior rischio che l’Istituto di credito supporta in caso di inadempienza. 

Dal punto di vista puramente economico, quindi, è possibile effettuare un confronto tra un mutuo fondiario o ipotecario e uno chirografario, andando a osservare i tassi di interesse applicati e i piani di ammortamento. È necessario specificare che il confronto non sempre risulterà agibile, date le differenze su importi e scadenze: per sua natura, il mutuo chirografario non supera i 70/80 mila euro per le persone e i 120 mila euro per le imprese, e i 15 anni di durata, laddove le altre tipologie di mutuo possono superare i 30 anni di durata e arrivare in media fino all’80% del valore dell’immobile ipotecato e non essere disponibili per importi inferiori a un valore soglia. 

   

Adottando una semplificazione ragionata, è possibile effettuare un confronto tra le due tipologie di mutui: di norma, le offerte di mutuo chirografario dipendono maggiormente dalle condizioni del richiedente. Questo comporta una minore disponibilità di comparazione online. Dal momento che il calcolo rata del mutuo chirografario risulta più complesso, è comunque possibile considerare per analogia i prestiti personali: anche per questi non è prevista la garanzia reale su un immobile ma la cessione del quinto dello stipendio o della pensione. 

Dato il simile profilo di rischio sopportato dall’Istituto di credito, possiamo avere un’indicazione di massima comparando la richiesta di un mutuo chirografario e di un mutuo ipotecario di 50 mila euro con un rientro di 15 anni, per un impiegato a tempo determinato sui quarant’anni e con un Ral attorno ai 40 mila euro. La mediana dei mutui ipotecario restituisce un tasso variabile Euribor maggiorato di uno spread fino all’ 1,5%, per una rata mensile sui 300 euro, per un TAEG inferiore al 2,19%. Per i prestiti personali, che abbiamo considerato assimilabili ai mutui chirografari, il TAEG oscilla tra il 7,08% e l’8,34%, per rate che possono arrivare fino ai 600 euro. Dunque, in linea di massima e limitatamente a casi simili a quello preso in esempio, la rata di un mutuo chirografario può arrivare al doppio di quella di un mutuo ipotecario, con un TAEG che può essere anche tre volte quello richiesto in caso di garanzia reale fornita. 

Mutuo chirografario per aziende e imprese

La procedura per l’ottenimento di un mutuo chirografario è idealmente più breve rispetto agli altri casi. Non essendo prevista una garanzia reale su un immobile, nelle fasi precedenti l’erogazione del credito non sono contemplate la perizia immobiliare né è necessario il coinvolgimento di un notaio. Dopo la richiesta di mutuo, la fase istruttoria è volta a ricostruire l’idoneità del richiedente a ripagare le somme nei modi e tempi negoziati. A questo scopo, l’Istituto di credito richiederà una serie di documenti diversi a seconda che la richiesta sia stata effettuata da una persona fisica o per conto di una persona giuridica. L’elemento comune è accertare che le capacità reddituali e le disponibilità patrimoniali siano sufficienti a soddisfare il credito nascente. 

Nel caso il mutuo sia richiesto a beneficio di un’impresa, di norma questa deve avere sede in Italia ed essere regolarmente iscritta al Registro delle imprese; non deve trovarsi in condizioni di difficoltà economica, essere in liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali. In caso di imprese Comunitarie, queste devono dimostrare di avere aperto una sede operativa in Italia.

In caso di persone fisiche, oltre alla consueta documentazione comprovante l’identità e la posizione fiscale del soggetto, sono richieste copie delle buste paga e delle dichiarazioni dei redditi.

l’Istituto di credito richiede, oltre ai documenti relativi ai titolari, anche quelli dell’impresa. Nello specifico, possono essere richiesti: uno o più bilanci depositati; documenti che attestino la regolarità burocratica; eventuali business plan, a supportare la congruità della richiesta. La richiesta dei documenti ai titolari ha una doppia motivazione: in primo luogo, è in capo ai titolari la responsabilità della gestione dell’impresa; in secondo luogo, ai titolari possono essere richieste le garanzie personali – la fidejussione di cui sopra – per sopperire alla mancanza di garanzie reali sugli immobili.

I titolari possono altresì beneficiare del “Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese”. Grazie al supporto del fondo, le PMI possono ottenere più facilmente un finanziamento bancario: la garanzia dello Stato costituisce un’ulteriore tutela del creditore sul rischio di insolvenza. Per ottenere questa garanzia è necessario che la richiesta di finanziamento sia corredata da un progetto dettagliato che motivi la richiesta. Il fondo garantisce tutti i settori, salvo quelli finanziario e assicurativo, con qualche eccezione minore. La garanzia copre tutti i tipi di attività, tanto di breve quanto di medio lungo periodo. 

I finanziamenti fino a 30 mila euro e di durata fino a 15 sono garantiti fino al 90%, sia per garanzia diretta, sia per riassicurazione o controgaranzia. I finanziamenti che non superino il doppio del costo del personale annuo o un quarto del fatturato o i costi di capitale di esercizio e investimenti, sono garantiti all’80% in garanzia diretta e al 100% in riassicurazione/controgaranzia. Tutte le ulteriori operazioni sono coperte all’80% da una garanzia diretta e al 90% per la riassicurazione. È possibile arrivare a una garanzia totale, aggiungendo all’impegno del Fondo di Garanzia, una garanzia confidi.

Richiesta e fattibilità

Come risulta da quanto scritto, la richiesta di un mutuo chirografario può costituire un interessante opzione, tanto per il privato cittadino quanto per un’impresa. Il vantaggio principale risiede nel non dover fornire garanzie reali costituite dall’ipoteca su un’immobile di proprietà. Questo comporta un notevole risparmio di tempi e di costi di apertura, venendo a mancare la pratica della perizia immobiliare e la conseguente azione del notaio. Questi minori costi possono tuttavia essere compensati da tassi di interesse maggiori, dovuti all’esigenza dell’Istituto di credito di tutelarsi economicamente per le minori garanzie ricevute e le maggiori pratiche legali in caso di inadempimento della controparte. La comparazione tra mutuo chirografario e mutuo ipotecario è poi limitata dalle diverse durate e diversi importi che ciascuno prevede. Un calcolo definitivo può risultare quindi tutt’altro che ovvio. Grazie al nostro sistema di comparazione, Simulatorimutuo è in grado di supportare le vostre esigenze con una consulenza gratuita per il vostro mutuo chirografario. 


La richiesta del mutuo comporta la consegna di una documentazione esaustiva che riguarda la persona che richiede il finanziamento, e gli eventuali documenti dell’impresa. In entrambi i casi, l’Istituto di credito elabora un parere di fattibilità che ha lo scopo di valutare se il rapporto tra rata e capacità reddituale sia inferiore a un valore soglia nel lungo periodo. In caso di parere di fattibilità positivo, il finanziamento può essere concesso. Questo parere di fattibilità costituisce un primo giudizio sull’ammissibilità della richiesta, al quale fa seguito l’istruttoria vera e propria che può sfociare nell’approvazione del mutuo chirografario.

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